Il Centro Studi Livatino ha promosso una riflessione sulla normativa di emergenza che si va succedendo in questi giorni per fronteggiare la pandemia. Ospiteremo volentieri anche nel nostro portale questi contributi, davvero utili per un aiuto a un giudizio per il profilo considerato, in un momento come il presente in cui ci è chiesto di essere particolarmente desti.

Qui il contributo sugli aspetti relativi alla popolazione detenuta del prof. Mauro Ronco

https://www.centrostudilivatino.it/provvedimenti-da-assumere-per-la-popolazione-detenuta/

Fra i molti importanti spunti del prof. Ronco, segnaliamo il paragrafo 11: “Sul piano procedurale va, infine, segnalata la inaccettabilità del disposto di cui all’art. 83, co. 4 D.L. 18/2020, che prevede, con riferimento ai procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini, la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini di cui agli artt. 303 e 308 del codice di rito, afferenti ai termini massimi della custodia cautelare e delle misure cautelari diverse da essa”.

Ma come? Perché si infila in un provvedimento per l’emergenza sanitaria, che dovrebbe semmai cercare di alleggerire e diminuire la popolazione carceraria, un opposto allungamento dei termini della custodia cautelare? Che attinenza ha con lo scopo del DL? Come si può approfittare di una simile circostanza per cedere a irragionevoli e immotivate pregiudiziali giustizialista?

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