“In attesa del giudizio della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art.580 del codice penale nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione, c’è la necessità di compiere una riflessione: se la norma in questione viene etichettata come vecchia e da epoca fascista, non vuol dire che sia da togliere a priori; anche i dieci comandamenti sono vecchi, anche “La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” appartiene ad altri tempi, eppure sono documenti del tutto attuali e che contengono testi sul quale la nostra società fonda ancora le proprie radici. Insomma, non è l’età a fare desueta una disposizione.
Abbiamo giustamente processato uno Stato che picchia un carcerato, ma se l’agente di custodia aiuta il detenuto a suicidarsi potremmo reagire in altro modo?
Il momento del suicidio non è reversibile e può essere spinto da una determinata patologia o da un attuale e momentaneo stato d’animo: non tutti hanno avuto, nel tempo, la stessa determinazione di Dj Fabo.
Per questo, la questione sollevata dalla I^ Corte d’assise di Milano nel procedimento penale a carico di Marco Cappato, imputato per l’agevolazione del suicidio di Fabiano Antoniani, dj Fabo, è di fondamentale importanza: si sta prendendo una decisione in un tema cruciale per la nostra società. Il Centro Studi Livatino ha depositato un proprio atto di intervento nel giudizio per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile; lo Stato non può aiutare le persone a togliersi la vita, né tollerare che altri lo facciano in quanto è un unicum prezioso e indisponibile.”