I farmacisti ben conoscono la Tabella 2 della farmacopea: contiene i farmaci che sono obbligati a tenere (Art.123, lett.a del T.U. delle Leggi Sanitarie TULS). Per quanto riguarda i contraccettivi sistemici ormonali è sufficiente che la farmacia ne abbia uno solo del gruppo. E in questo “gruppo” ce ne sono molti. Fra questi anche le “pillole del giorno dopo” o altre simili sostanze denominate “contraccettivi d’emergenza”. Ma il farmacista non ha, per ora, l’obbligo di averle a disposizione. Può adempiere il dovere professionale imposto dalla normativa approvvigionandosi anche solo di prodotti contraccettivi più tradizionali.
Queste pillole sono finite nel gruppone dei contraccettivi, ma il nome stesso, “contraccettivi d’emergenza”, è contestato in letteratura. Persino i portali non-prolife avvertono che “la pillola del giorno dopo NON deve essere considerata un contraccettivo abituale” .
In effetti, chiamare “anticoncezionali” questi prodotti appare un azzardo semantico e anche logico. Importanti fonti scientifiche dimostrano che si tratta di un prodotto con significative potenzialità antinidatorie; in altri termini, questi prodotti non risultano, con probabilità non trascurabili, efficaci ad impedire il concepimento (anche perché sono per loro natura sovente assunti quando questo può essere già accaduto), ma impediscono comunque l’adesione dell’embrione alla membrana uterina. Dunque, l’effetto certo avviene dopo il concepimento.
Si può trovare in tal senso ampia documentazione scientifica ad esempio sul sito www.sipre.eu . E abbiamo chiesto al Prof. Bruno Mozzanega dell’Università di Padova una relazione che alleghiamo a questo link
https://drive.google.com/open?id=1Zp_XgElkzqfcH9-LNAHS-D1m5zsjFNVp
Leggendo tale autorevole letteratura scientifica, appare in effetti del tutto ragionevole affermare che la pillola-del-o-dei-giorni dopo può – con probabilità significative – avere l’effetto di impedire, dopo il concepimento, il prosieguo della gravidanza, rendendo impossibile che l’embrione si impianti nell’utero (effetto antinidatorio).
Per chi crede che la vita abbia inizio nel concepimento, questi effetti si chiamano più semplicemente abortivi. Per tutti crediamo sia comunque difficile denominarli solo come “anticoncezionali”.
Il 28 febbraio 2019 il sottosegretario alla Salute, Luca Coletto, rispondendo positivamente ad una interrogazione del Movimento 5 Stelle, ha annunciato una modifica della Tabella 2, prospettando la creazione di una categoria a sé stante dei “contraccettivi d’emergenza” da inserire in tale Tabella 2 contenente i prodotti obbligatori. In questo modo si faranno uscire questi farmaci dal “gruppo” dei molti contraccettivi fra i quali oggi il farmacista può sceglierne uno solo ed, essendo dentro la tabella, tutte le farmacie saranno costrette a tenere a disposizione di chiunque tali pillole a potenzialità antinidatoria.
Questa riforma annunciata dal Governo è sbagliata. Obbligare tutti i farmacisti a fornire a chiunque farmaci che possono avere effetti qualificati da importante letteratura come abortivi (e che tali sono per chi crede che l’esistenza abbia inizio con il concepimento) é contro la piena tutela della vita. Neppure è coerente con una necessaria ampia informazione che deve essere data a tutte le donne su questi prodotti.
Se non altro il Governo dovrebbe accettare il principio di prudenza su queste decisioni e scegliere l’opzione meno rischiosa per la tutela della vita.
O almeno, si dovrebbero rispettare le leggi vigenti.
Sembra dimenticato, invece, l’art. 19 della stessa legge 194/78, che proibisce ogni diverso modo di interruzione della gravidanza rispetto a quanto previsto nella stessa normativa. Che non può certo divenire carta straccia per mezzo di qualche sottotabella, anche se griffata a cinque stelle…
D.M.